Il culto dell'efficienza energetica


Il Decreto legislativo 102/2014 e i relativi allegati che recepiscono la Direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE hanno introdotto una serie di modifiche al DM 28/12/2012, allargando la platea di coloro i quali potranno accedere alle detrazioni per l’efficienza energetica. Il GSE, in una sua recente comunicazione ha segnalato che i soggetti privati potranno accedere al Conto Energia Termico per gli interventi art. 4 comma 2 del Decreto sia se sono titolari di redditi d’impresa o agrari e diventano soggetti ammessi alle detrazioni che le Onlus, le parrocchie, gli enti ecclesiastici e di culto.

«In base alla normativa vigente, le ONLUS, le parrocchie, gli enti ecclesiastici e di culto in genere, pur qualificati dall’ordinamento dello Stato come enti non commerciali, possono, tuttavia, svolgere attività d’impresa. – si legge nella nota del GSE – Si può distinguere, infatti, all’interno di questi enti, il ramo cd. “Onlus” – quello, cioè, relativo ad attività di religione, beneficienza, assistenza, istruzione, ecc. – e il ramo “commerciale” eventualmente produttivo di utili, che possono essere dedicati esclusivamente al finanziamento del primo ramo. In questi casi, il ramo “commerciale” viene equiparato all’attività d’impresa, con conseguente soggezione ai relativi adempimenti contabili e fiscali (ad es., obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA, IRAP e dei redditi). Pertanto, qualora gli enti in esame siano in grado di dimostrare, tramite allegazione di idonea documentazione (ad es., copia delle dichiarazioni IVA, IRAP e dei redditi), di essere titolari di redditi d’impresa o agrari (si pensi, a titolo esemplificativo, all’attività di vendita di prodotti artigianali da parte di ordini monastici o a quella di ricettività/ospitalità da parte di ordini conventuali), gli stessi potranno rientrare nella definizione di “soggetti privati” di cui all’art. 3, comma 1, del DM 28 dicembre 2012, con conseguente possibilità di accesso ai meccanismi d’incentivazione previsti per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2. Il D.Lgs. 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014, all’art. 7, comma 6, lettera a), aggiorna il perimetro dei Soggetti ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012, consentendo quindi anche a Onlus, parrocchie, enti ecclesiastici e enti di culto in genere di accedere all’incentivazione, indipendentemente dall’essere titolari di redditi d’impresa o agrari. Pertanto, le richieste di incentivo inviate al GSE tramite il Portaltermico a partire dal 19 luglio 2014 saranno valutate sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014».

L’incentivo non potrà essere superiore al 65% compresa Iva e le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo 102/2014 saranno applicate alle richieste di incentivo inviate al GSE dopo il 19 luglio 2014.